Imposta di soggiorno
Informazioni e riferimenti principali per strutture ricettive ed alloggi ad uso turistico

L'imposta provinciale di soggiorno è prevista all'art. 15 della legge sulla promozione turistica n. 8 del 12 agosto 2020 (e regolamentata dal d.p.p. 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg). È dovuta alla Provincia di Trento da strutture ricettive e alloggi turistici e il suo prelievo è delegato a Trentino Riscossioni, sul cui sito web è presente una sezione dedicata con tutte le informazioni relative all'imposta (vedi link sotto).
In questa pagina pagina ci limitamo a rammentarti gli elementi essenziali per un corretto e puntuale pagamento dell'imposta, rimandando al sito web di Trentino Riscossioni per informazioni complete e accurate.
Ti segnaliamo inoltre che ai Partner di APT Trento, sono garantite tariffe di favore per l'acquisto dell'applicativo Wiisy, che ti aiuta ad automatizzare il calcolo delle presenze della tua struttura soggette al pagamento dell'imposta, la gestione delle esenzioni, ma anche il check-in degli ospiti e l'invio delle comunicazioni di legge. Scopri di più su Wiisy qui.
L'imposta di soggiorno va raccolta per ciascun pernottamento effettuato dall'ospite maggiore di 14 anni in struttura, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Gli importi sono differenziati per tipologia di struttura e sono consultabili al link sotto (oggi è in vigore ad esempio una tariffa di € 2,00 a persona/notte in hotel 3 stelle e di € 1,00 a persona/notte in alloggio turistico).
OBBLIGHI
Tutte le strutture sono tenute a:
- effettuare la comunicazione a Trentino Riscossioni (alle scadenze indicate sotto) del numero dei prenottamenti per i quali l'imposta era dovuta ed è stata raccolta, del numero di pernottamenti coperti da esenzione, o esclusi perché eccedenti il limite dei 10 pernottamenti e dell'ammontare dell'imposta incassata.
- effettuare il pagamento dell'imposta (entro il 16 del mese successivo a quello della comunicazione).
I termini di tali due obblighi sono differenziati a seconda che si riferiscano a strutture ricettive, o alloggi ad uso turistico.
SCADENZE
STRUTTURE RICETTIVE
Sono tenute ad effettuare la comunicazione e il relativo riversamento dell'imposta, per ciascuno dei tre quadrimestri dell'anno in corso.
- I° quadrimestre - dal 1 gennaio al 30 aprile
comunicazione entro il 16 maggio e pagamento entro il 16 giugno - II° quadrimestre - dal 1 maggio al 31 agosto
comunicazione entro il 16 settembre e pagamento entro il 16 ottobre - III° quadrimestre - dal 1 settembre al 31 dicembre
comunicazione entro il 16 gennaio e pagamento entro il 16 febbraio dell'anno successivo
ALLOGGI AD USO TURISTICO
Sono tenuti al rispetto di un'unica scadenza, per la comunicazione e relativo riversamento dell'imposta raccolta nel corso dell'anno precedente.
- Intero anno - dal 1 gennaio al 31 dicembre
comunicazione entro il 16 marzo e pagamento entro il 16 aprile dell'anno successivo a quello dell'anno di riferimento.
Nota bene
L'obbligo di comunicazione dei pernottamenti per cui l'imposta è dovuta va fatta anche quando il numero è pari a 0, ossia quando non si sono avuti pernottamenti in struttura.
In caso di soggetti esenti (vedi ad es. pazienti degenti nelle strutture sanitarie trentine, con eventuale accompagnatore), va fatta firmare all'ospite la dichiarazione di esenzione scaricabile nella sezione "Modulistica e manuali" del sito di Trentino Riscossioni linkato sotto.
Per approfondimenti su importi, modulistica, soggetti esenti, modalità di comunicazione e riversamento tramite il portale dei pagamenti, ecc. si veda il link sotto.
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